Comitato di valutazione

Il Comitato è stato riformulato nella composizione e nei compiti dal comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”

Il comma 129 ha di fatto mdificato l’art. 11 del Decreto L.vo n. 297 del  16/04/1994, ed ha disposto che il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pertanto nessun compenso previsto per i membri. Dura in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Composizione del Comitato

I componenti dell’organo sono:

  • tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
  • un rappresentante dei genitori;
  • un rappresentante degli studenti;
  • un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

Compiti e funzioni del Comitato

   I compiti e le funzioni del Comitato sono definiti dal comma 129 dell’art. 1  Legge 107/2015:

  • individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
    a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
  • esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
  • valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501. Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti